Medicina del lavoro: le origini legislative.

  • novembre 4, 2024

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1919- fondazione dell’ILO: a seguito del Trattato di Versaille, che mise la parola “fine” al primo conflitto mondiale, fu fondata l’OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro, meglio conosciuta con l’acronimo inglese ILO- International Labour Organization.  Essa, tutt’oggi presente ed attiva in ben 181 Stati Membri, è un’agenzia specializzata dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), alla quale è stata associata nel 1946, e si prefigge come obiettivo primario il perseguimento della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro, attraverso la promozione di un lavoro dignitoso – il cosiddetto “Decent Work”– in condizioni di libertà, uguaglianza e sicurezza per tutte le donne e gli uomini, tanto è vero che all’ILO è stato anche assegnato, nel 1969, il Premio Nobel per la pace.

1950- Commissione Mista dell’ILO e dell’Oms: indicò gli scopi essenziali, ancora attuali e sempre veritieri, della Medicina nell’ambito del Lavoro ovvero:

  • promuovere e mantenere il più alto livello possibile di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori di tutte le professioni;
  • prevenire ogni danno alla salute causato dalle condizioni di lavoro;
  • proteggere i lavoratori nel loro impiego contro i rischi risultanti dalla presenza di agenti pregiudizievoli per la loro salute;
  • collocare e mantenere il lavoratore in un impiego conveniente alle sue attitudini fisiologiche e psicologiche.

1955- Decreto del Presidente della Repubblica n° 547: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1956- Decreto del Presidente della Repubblica n° 303: norme generali per l’igiene del lavoro. Entrambi questi Decreti ancora oggi rappresentano un validissimo punto di riferimento nello svolgimento dell’attività sanitaria in ambito lavorativo.

1968- Legge n° 132: iniziale, seppur fallimentare, tentativo di creare una rete assistenziale ospedaliera pubblica, dai propositi di base più che validi, in quanto orientati a garantire assistenza a tutti i cittadini italiani mediante la creazione delle prime forme di ente ospedaliero in sostituzione delle casse mutua. L’applicazione della stessa creò una eccessiva disuguaglianza tra i cittadini per due motivi: il primo connesso ad una migliore e più attenta tutela dei lavoratori salariati e dei loro familiari a scapito degli altri cittadini, dovuta alla cessione di parte del salario, a favore di un fondo destinato alla copertura delle spese mediche ed assistenziali per se stessi ed i loro cari.

Il secondo connesso ad un aumento esponenziale sia dei ricoveri in ospedale, in particolare quelli non necessari, che della durata delle degenze, fattori che, ambedue provocarono un incremento eccessivo del debito da parte degli enti mutualistici nei confronti di quelli ospedalieri.

1974- Legge n° 836: recante: “Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria” con cui il Governo cercò di porre rimedio ai danni provocati dalla precedente Legge.

1978- Legge n° 833: Istituzione del “Servizio Sanitario Nazionale”

Il modello ideato in questa Legge è decisamente innovativo e fonte di ispirazione per molti altri “Paesi”, poiché basato su princìpi di Universalità, Globalità ed Uguaglianza. Nel primo articolo, infatti, viene posto l’accento sulla tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e nell’interesse della collettività (principio di universalità): tale tutela deve avvenire attraverso la promozione, il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica (principio di globalità) di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza (principio di uguaglianza) dei cittadini. Nel secondo articolo si pone, invece, l’accento sugli obiettivi da perseguire al fine di poter assicurare i princìpi di cui all’art. 1 ovvero:

  • L’educazione sanitaria;
  • La prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
  • la diagnosi e la cura degli eventi morbosi;
  • La riabilitazione degli stati di invalidità e inabilità somatica e psichica;
  • la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
  • L’igiene degli alimenti, delle bevande…
  • la disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
  • La formazione professionale;
  • La sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori alle attività preventive;
  • Le scelte responsabili e consapevoli di procreazione, compresa la tutela della maternità e dell’infanzia;
  • La promozione della salute in età evolutiva;
  • la tutela sanitaria delle attività sportive;
  • La tutela della salute degli anziani
  • La tutela della salute mentale

Altri elementi, che ci riguardano in modo diretto, compaiono all’art. 6 il quale riporta: sono di competenze dello Stato le funzioni amministrative concernenti vari ambiti ma ne citerò soltanto due poiché inerenti all’argomento dell’attuale trattazione:

  1. i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani che all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste dagli impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
  2. la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o le misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie.

La Legge 833/78 ha, inoltre istituito le Unità Sanitarie Locali nell’ambito delle quali le competenze relative alla tutela della salute nei luoghi di Lavoro è stata affidata, nello specifico, ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) le cui attività principali sono due:

  1. Attività di Prevenzione, quella dominante, volta a garantire adeguate e idonee condizioni di lavoro e salute in tutti gli ambiti; fondata sulla individuazione degli agenti di rischio e della pericolosità di alcune situazioni potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro e successivamente sull’indicazione di misure dedicate all’eliminazione o, quanto meno, alla riduzione di tali rischi.
  2. Attività di Controllo, espletata da personale altamente specializzato, quali medici, ingegneri, chimici e periti tecnici che è volta a controllare la corretta ed attenta applicazione delle norme sull’igiene e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. A tali figure professionali viene attribuito, da parte del Prefetto Locale, il Potere di Accesso e di Diffida e gli interventi di tale organo, possono essere programmati con periodicità definita, come avviene per aziende con rischio definito medio-alto, oppure possono essere occasionali come, ad esempio, su disposizione addirittura della magistratura.

Da quanto sopra esposto si può perciò facilmente intuire come, per qualsiasi tipologia di azienda, sia necessario avere delle figure professionali di riferimento, che risultino altamente specializzate, come il Medico del Lavoro, il cui compito è semplicemente quello di riuscire a far rispettare la normativa vigente, normativa che dal lontano 1919 risulta sempre più in forte divenire.


 

 

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